Art. 5.
(Punti di imbarco per persone disabili in acque interne e parchi naturali).

      1. Nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto, predispone un punto di imbarco idoneo alla comoda fruizione da parte delle persone disabili, determinandone le modalità attuative e operative.